822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
I singoli lavoratori possono essere occupati sino a 11 giorni consecutivi se:
immediatamente dopo sono accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi; e
la settimana di cinque giorni è rispettata nella media dell’anno civile.
I singoli lavoratori possono essere occupati sette giorni consecutivi se:
la durata del lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o serale non supera nove ore;
la durata massima della settimana lavorativa è rispettata nella media di due settimane; e
immediatamente dopo il settimo giorno sono accordate almeno 83 ore di congedo consecutive: queste 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale.
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