822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Il lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della legge può essere effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive.
Il lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della legge può essere effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3045). ↩
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