L’organo di controllo può notificare all’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d:
le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano né i documenti di cui all’articolo 1a capoverso 2, né documenti equivalenti;
le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.
L’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l’ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale.
L’interruzione dei lavori dura:
per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all’articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non è identificato.
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