Gli organi di controllo di cui all’articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.
Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari. A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a .1
Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull’occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge
Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b CO2e gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell’ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.3
Footnotes
Per. introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641;FF 2022 3190). ↩
Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167;FF 2008 6761). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.