Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.
La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS1. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.
Footnotes
Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745;FF 2011 497). ↩
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