In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA3, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.4
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Abrogato dalla cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10arevisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466;FF 1990 II 1) ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
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