Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
allestire statistiche;
assegnare o verificare il numero AVS.
Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.
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