Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’amministrazione federale e delle aziende federali.
Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b.12
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453;FF 2002 715). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677;FF 1999 4303). ↩
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