La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall’adempimento di tali compiti siano interamente coperti.
Per l’esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72.
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