L’assicurazione per l’invalidità può detrarre dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.
Per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF1, l’ufficio AI stabilisce un guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF.
Il Consiglio federale fissa le modalità per il calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LAINF in funzione dell’indennità giornaliera percepita e disciplina la procedura.