Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Introdotta dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4arevisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837;FF 2001 2851). ↩
Introdotta dalla cifra II n. 1 della LF del 24 giu. 1977 (9arevisione dell’AVS) (RU 1978 391;FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 15 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563;FF 2016 255). ↩
Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002;FF 1981 III 677). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011 (6arevisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659;FF 2010 1603). ↩
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art. 77 LAI obbliga i beneficiari, i loro rappresentanti legali, le autorità o i terzi beneficiari a comunicare senza ritardo all'ufficio AI le variazioni che sono rilevanti per il diritto alle prestazioni (in particolare lo stato di salute, la capacità di guadagno/capacità lavorativa, il bisogno di aiuto/assistenza eÌ.). In casi concreti l'ufficio AI può invocare un interesse giuridico agli atti di un procedimento penale, poiché da tali atti possono emergere elementi rilevanti per la riconsiderazione del grado d'invalidità; nella decisione citata non sono stati riscontrati interessi privati o pubblici contrari.
“Dagli atti dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con riferimento al suo stato di salute. Dagli atti non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica. Occorre infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali. Si deve dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che riguarda RE 1.”
“Dagli atti dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con riferimento al suo stato di salute. Dagli atti non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica. Occorre infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali. Si deve dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che riguarda RE 1.”
La rendita straordinaria d'invalidità è indipendente dai contributi, essendo finanziata non tramite contributi, ma esclusivamente dalla Confederazione (cfr. art. 77 cpv. 2 LAI). Con ciò soddisú i presupposti dell'art. 70 cpv. 2 lett. b del Regolamento n. 883/2004.
“Sodann ist die ausserordentliche Invalidenrente beitragsunabhängig, weil sie nicht durch Beiträge, sondern ausschliesslich durch den Bund finanziert wird (vgl. Art. 77 Abs. 2 IVG; BGE 141 V 530 E. 7.3.3 a.E.). Damit erfüllt sie auch die Voraussetzungen gemäss Art. 70 Abs. 2 Bst. b der Verordnung Nr. 883/2004.”
“Sodann ist die ausserordentliche Invalidenrente beitragsunabhängig, weil sie nicht durch Beiträge, sondern ausschliesslich durch den Bund finanziert wird (vgl. Art. 77 Abs. 2 IVG; BGE 141 V 530 E. 7.3.3 a.E.). Damit erfüllt sie auch die Voraussetzungen gemäss Art. 70 Abs. 2 Bst. b der Verordnung Nr. 883/2004.”