Per agevolare l’accesso dell’assicurato al mercato del lavoro, l’ufficio AI può rivolgersi a un prestatore di personale autorizzato conformemente alla legge del 6 ottobre 19891sul collocamento o esentato dall’obbligo di autorizzazione poiché di utilità pubblica.
Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.
L’assicurazione versa al prestatore di personale un’indennità per:
le prestazioni da lui fornite secondo il contratto di prestazioni;
le spese supplementari per i contributi alla previdenza professionale e per i premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia dovute allo stato di salute dell’assicurato.
Il Consiglio federale stabilisce le modalità nonché l’importo massimo dell’indennità.