I fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS prevedono misure di gestione strategica dei costi nelle convenzioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 applicabili in tutta la Svizzera.
Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitori di prestazioni, le misure prevedono almeno:
la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
la sorveglianza dell’evoluzione dei costi fatturati.
Le convenzioni prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. Indicano inoltre i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dall’assicurazione che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi.
Il Consiglio federale può definire i settori di cui al capoverso 2.
Se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e l’UFAS non si accordano sulle misure di gestione strategica dei costi di cui al capoverso 1, queste sono stabilite dal Consiglio federale. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e le loro federazioni comunicano gratuitamente al Consiglio federale le informazioni necessarie per stabilire le misure.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 5, il DFI può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati e le loro federazioni. Le sanzioni consistono:
nell’ammonimento;
nella multa sino a 20 000 franchi.
Tutti i fornitori di prestazioni e l’UFAS si attengono alle misure di gestione strategica dei costi convenute secondo il capoverso 1 o stabilite secondo il capoverso 5 per il rispettivo settore.
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