le spese d’esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall’esecuzione della presente legge, nell’ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;
le spese dell’UFAS per i compiti d’esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l’articolo 53 e per i compiti di vigilanza.
Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui all’articolo 14tercapoverso 5.1
Il DFI determina le spese computabili dell’UFAS.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191). ↩
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