Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi per l’assicurazione per l’invalidità.
Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità dà in usufrutto questi locali agli uffici AI in questione.
Il Consiglio federale disciplina l’iscrizione a bilancio dei locali e le condizioni da adempiere per l’usufrutto. Può delegare all’UFAS la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità.
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