Le persone già invalide prima dell’entrata in vigore della presente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a questa. A tale scopo, è ammesso che l’invalidità si sia manifestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2 e3. …1
Footnotes
Abrogati dalla cifra I della LF del 9 ott. 1986, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447;FF 1985 I 17). ↩
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