831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 gen 1987Fonte originale
I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:
nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso;
nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1; e
nell’anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l’articolo 7 capoverso 1.
Nell’anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP.
Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.
Se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.
Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3.
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