831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 gen 1987Fonte originale
L’intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all’istituto della previdenza individuale vincolata indicando:
l’ammontare del riscatto richiesto;
gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l’ammontare dei contributi da compensare;
l’ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l’indicazione delle date di pagamento.
Nella richiesta deve confermare di:
aver versato la totalità del contributo di cui all’articolo 7 capoverso 1 nell’anno del riscatto, con l’indicazione dell’ammontare del contributo;
aver percepito un reddito soggetto all’AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;
non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.
Se le condizioni di cui all’articolo 7a sono soddisfatte, l’istituto della previdenza individuale vincolata approva l’accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.