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Commenti: Art. 53 | Omnilex
Law
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LVAMal · Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie
Art. 53
Art. 52
Art. 54
Art. 53
832.12
LVAMal
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
esercita senza autorizzazione l’assicurazione sociale malattie o la riassicurazione ai sensi della presente legge;
ritira o grava beni del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie di entità tale che l’importo legale non risulta più coperto;
compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie.
Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
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