Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, i e k–n necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere b–f, j, o e p devono essere previamente comunicate all’autorità di vigilanza. Sono considerate autorizzate se l’autorità di vigilanza non avvia una verifica entro otto settimane dalla comunicazione.
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