832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Per lavori a impianti termici e camini di fabbrica possono essere impiegati unicamente lavoratori che:
sono in grado di svolgere in modo sicuro e affidabile i compiti loro affidati;
sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro.
I lavoratoti devono essere stati istruiti per effettuare questi lavori secondo l’articolo 6 OPI1.
Almeno una persona per posto di lavoro deve disporre di una formazione adeguata ai lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica. Durante i lavori questa persona deve essere sempre presente sul posto.