832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
I lavori effettuati a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica devono essere sorvegliati da una persona che si trova fuori dalla zona di pericolo.
L’accesso agli impianti termici e ai camini di fabbrica è autorizzato soltanto dopo un periodo di raffreddamento sufficiente e dopo l’evacuazione dei gas pericolosi per la salute accumulatisi. L’evacuazione dei gas deve essere verificata mediante misurazione.
Se i gas pericolosi per la salute non possono essere evacuati, per accedere a impianti termici accessibili o a camini di fabbrica deve essere indossato un apparecchio di protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria ambiente.
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