832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere sorvegliati ininterrottamente da una persona che si trova all’esterno.
I lavori nelle canalizzazioni con una luce tra 600 mm e 800 mm vanno eseguiti con attrezzature di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).
Laddove l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori alle seguenti condizioni:
le canalizzazioni vengono ventilate artificialmente;
per lavori eseguiti su tratte più lunghe di 20 m s’impiegano carrelli trainati da funi;
vengono assicurati la fuga e il salvataggio dei lavoratori e la comunicazione verso l’esterno è garantita in ogni momento.
I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm possono essere eseguiti soltanto con manipolatori.
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