Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
1. per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60°, la differenza di altezza tra il bordo con rischio di caduta e il punto d’impatto più basso,
2. per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è superiore a 60°, la differenza di altezza tra il luogo più elevato in cui può cominciare la caduta e il punto d’impatto più basso;
c. superficie resistente alla rottura: superficie che regge tutti i carichi che possono sollecitarla nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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