832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Devono essere provvisti di una protezione laterale i punti non protetti:
con un’altezza di caduta di oltre 2 m;
situati su scarpate con un’altezza di oltre 2 m e un’inclinazione superiore a 45°;
situati in prossimità di corsi e specchi d’acqua.
Per le vie di passaggio situate in prossimità di corsi e specchi d’acqua e di scarpate è sufficiente un corrente principale.
Negli scavi per la costruzione di condutture di servizio è possibile rinunciare alla protezione laterale se non è necessaria la presenza di lavoratori ai bordi degli scavi e se la segnalazione del cantiere è ben visibile.
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