832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Il ponteggio deve essere ancorato alla costruzione in modo da resistere agli sforzi di trazione e di compressione o fissato in un altro modo adeguato, in particolare mediante il puntellamento e l’ancoraggio con cavi.
L’ancoraggio o altri tipi di fissaggio devono essere installati o rimossi man mano che il ponteggio è montato o smontato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.