832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
I lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.
È obbligatorio indossare il casco di protezione:
nell’edilizia e nella costruzione di ponti fino a ultimazione della struttura grezza;
nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
nella realizzazione di scavi e di pozzi nonché di scavi generali;
nei lavori nelle cave di pietra;
nei lavori in sotterraneo, esclusi i lavori di installazione in locali tecnici nei quali si può escludere un pericolo dovuto alla caduta di oggetti o materiali;
nei lavori con esplosivi;
nei lavori di smantellamento o di demolizione;
nei lavori di costruzione di ponteggi;
nei lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni.
In ogni caso occorre indossare un casco di protezione con cinturino sottogola per:
i lavori con dispositivi di protezione individuale contro le cadute (fune di sicurezza);
i lavori in sospensione a corde portanti;
i lavori con l’elicottero.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.