832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
I ponteggi di ritenuta sono ponteggi che servono ad arrestare la caduta di persone, oggetti e materiali. Devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 2 m.
Se il ponteggio di ritenuta è applicato a sbalzo, lo sbalzo orizzontale minimo deve misurare almeno 1,5 m.
Se vi è un lato con pericolo di caduta, deve essere installata una protezione laterale secondo l’articolo 22.
Il piano di calpestio del ponteggio di ritenuta deve essere dimensionato in modo da resistere a una forza dinamica.
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