832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Gli scavi e i pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce consenta di lavorare sicuri.
Per luce si intende la distanza minore fra:
le pareti di scavo o, in presenza di puntellature, tra pareti di sostegno poste l’una di fronte all’altra; o
fra la scarpata dello scavo e le parti fisse della costruzione.
Se lo scavo deve essere percorso a piedi per la posa di condutture, la luce dello scavo deve misurare:
almeno 60 cm, a partire da una profondità di scavo superiore a 1 m;
almeno 40 cm più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo inferiore o uguale a 40 cm;
almeno 60 cm, e su uno dei lati almeno 40 cm, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo superiore a 40 cm e inferiore o uguale a 120 cm;
almeno 80 cm, e su uno dei lati almeno 60 cm, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo superiore a 120 cm.
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