I bordi degli scavi e degli scavi generali devono essere lasciati liberi orizzontalmente:
- su una larghezza di almeno 50 cm, in presenza di puntellature negli scavi e di scavi generali assicurati mediante palancole, palificazioni, diaframmi, pareti chiodate e simili; o
- su una larghezza di almeno 1 m, in presenza di una scarpata.