Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 78 | Omnilex
Law
/
Art. 78
Art. 77
Art. 79
Art. 78
832.311.141
OLCostr
Federal Council Ordinance
1 gen 2022
Fonte originale
Le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un pericolo per i lavoratori.
La parte inferiore delle pareti dello scavo può non essere puntellata fino a un’altezza massima di 80 cm, se il tipo di terreno lo permette.
In corrispondenza di materiali compatti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l’uno dall’altro.
Gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti.
Le puntellature devono sporgere di almeno 15 cm sopra il bordo dello scavo.
Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza.
Durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessun lavoratore deve trovarsi nella zona non sicura.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OLCostr · Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
Torna alla legge
Art. 77
Art. 79