accolgono un adottando d’età inferiore ai quattro anni;
durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS1e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
al momento dell’accoglimento dell’adottando:
1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA2,
2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
In caso di adozione congiunta:
entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
sussiste il diritto a una sola indennità.
Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.
In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.
Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile3.