Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 16u | Omnilex
Law
/
Art. 16u
Art. 16t
Art. 16v
Art. 16u
834.1
LIPG
Federal Act
1 gen 1953
Fonte originale
L’indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.
Il termine quadro decorre dal giorno dell’accoglimento dell’adottando; il diritto all’indennità inizia tale giorno.
Il diritto all’indennità si estingue:
alla scadenza del termine quadro;
dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
se l’avente diritto muore; o
se l’adottando muore.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LIPG · Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Torna alla legge
Art. 16t
Art. 16v