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Commenti: Art. 107 | Omnilex
Law
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Art. 107
Art. 106
Art. 107a
Art. 107
910.1
LAgr
Federal Act
1 gen 1999
Fonte originale
I crediti d’investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l’articolo 87
a
capoverso 1 lettere a–c e d numero 2.
Per progetti collettivi importanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.
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