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Commenti: Art. 110 | Omnilex
Law
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Art. 110
Art. 109
Art. 111
Art. 110
910.1
LAgr
Federal Act
1 gen 1999
Fonte originale
Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d’investimento.
Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’UFAG può:
chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.
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LAgr · Legge federale sull’agricoltura
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