La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero.
A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura*.* 1
Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.2
Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863;FF 2012 1757). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863;FF 2012 1757). ↩
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