La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.
I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni fornite.
3bis. La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.1
Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e pratica, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1.2Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.
Footnotes
Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;FF 2006 5815). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623;FF 2020 3567). ↩
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