La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:
sani e adatti alle condizioni naturali del Paese; e
atti a garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.
La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute e da istituti universitari federali e cantonali.
I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per:
la gestione di un proprio programma zootecnico volto a sviluppare le basi genetiche che preveda la tenuta di un libro genealogico, il monitoraggio delle risorse zoogenetiche nonché la registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;
misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;
progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.
Il Consiglio federale può stabilire requisiti aggiuntivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere corrispettivi contributi maggiori per i provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera a.
Gli allevatori di animali da reddito devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.
Le misure zootecniche devono essere conformi alle norme internazionali.
L’allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e la concessione dei contributi.
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