i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;
i controlli.
I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.1
Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.
Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;FF 2006 5815). ↩
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