Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall’autorità secondo l’articolo 153, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità.1
L’indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:
dall’UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall’UFAG all’interno del Paese;
dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all’interno del Paese.2
La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623;FF 2020 3567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.