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Commenti: Art. 165 | Omnilex
Law
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Art. 165
Art. 164b
Art. 165a
Art. 165
910.1
LAgr
Federal Act
1 gen 1999
Fonte originale
Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.
I servizi federali competenti possono informare l’opinione pubblica sulle proprietà e sull’utilizzazione dei mezzi di produzione.
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