Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all’importazione o ne vieta l’importazione.1
Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione:
della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure
dell’ambiente.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
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