I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della legge del 9 ottobre 19861sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).
Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.
Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17.
Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati.
Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.