Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d’importazione.
In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d’importazione fino alla decisione del Consiglio federale.
L’applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall’articolo 11 della legge del 9 ottobre 19861sulla tariffa delle dogane.
Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:
all’articolo 1 della legge federale del 25 giugno 19822sulle misure economiche esterne; e
all’articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.