Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:
eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;
sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;
classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.1
Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.2
Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
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