Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone.
Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.
Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.
Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.
Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l’impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.1
Footnotes
Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
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