Il Consiglio federale allestisce l’elenco dei criteri per i vini a denominazione d’origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.
Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d’origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l’utilizzazione.
Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.
Gli articoli 16 capoversi 6, 6bise 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d’origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.
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