Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estivazione.
Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estivazione.
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