Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.
I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b , nonché per le indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19911sulla protezione delle acque.
I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema.
Il Consiglio federale stabilisce:
il calcolo dei contributi per la singola azienda;
le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti strutturali;
i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.