Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:
convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi;
far fronte a oneri finanziari straordinari.
L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell’attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.1
I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.2
Footnotes
Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;FF 2006 5815). ↩
Introdotto della cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;FF 2002 42086458). ↩
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